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Sicurezza sul luogo di lavoro

La formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è obbligatoria per tutti i lavoratori, come stabilito dal D.L 81/08.

Essere informati sui possibili rischi sul lavoro, essere istruiti sull’utilizzo delle attrezzature e conoscere le procedure di prevenzione dell’azienda Oltre ad essere un dovere per i lavoratori è un diritto degli stessi.

Solo i lavoratori che hanno acquisito un insieme di conoscenze e competenze adeguato possono essere in grado di gestire e risolvere le situazioni di emergenza.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di formare, informare e addestrare i propri dipendenti sulla sicurezza; il lavoratore ha l’obbligo di partecipare al corso sicurezza lavoratori indicato dal lavoro di lavoro.

La formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è obbligatoria per tutti i lavoratori, come stabilito dal D. Lgs 81/2008. All’interno dei percorsi formativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro un’attenzione particolare è posta sulle figure di

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)

L’art. 32 del D.Lgs 81/08 disciplina le due figure definendo

L’RSPP come la persona in possesso delle capacità e di definiti requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui deve rispondere, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

L’ ASPP come colui che aiuta il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) a svolgere le attività che riguardano la sicurezza dell’azienda – a seconda delle esigenze e della struttura aziendale, ne possono essere nominati dal Datore di Lavoro uno o più.

SICUREZZA SULLE ATTREZZATURE DA LAVORO – ART. 73

L’art. 73 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. Con l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 sono state individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. Il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature. Patentino plastificato con foto relativo al corso Attrezzature effettuato.

SIAMO CENTRO ACCREDITATO E.BI.GEN. DI DIRETTA EMANAZIONE PER LA FORMAZIONE CONTINUA E PROFESSIONALE come definito dall’art. 51 del D.Lgs. 81/08.

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